Art 490 C.P - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Chiunque,in tutto o in parte, distrugge, sopprime od acculta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene previste negli artt. 476 (Falsitą materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 477 (Falsitą materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 482 (Falsitą materiale commessa dal privato) e 485 (Falsitą in scrittura privata), secondo le distinzioni in esse contenute (art.493-bis - Casi di perseguibilitą a querela)